Buon giorno a tutti subacquei ricreativi, non ricreativi e non subacquei, l’argomento che trattiamo secondo la nostra ASD è molto importante essendo molti di noi istruttori subacquei. Come sempre mi scuso per la non completezza assoluta dell’argomento non essendo un professionista del settore legislativo burocratico amministrativo. Bene ragazzi iniziamo a mettere bene a fuoco la figura dell’istruttore subacqueo, a livello legislativo prendiamo come riferimento le indicazioni dell’ all’articolo 14 comma 3 dal Testo unificato adottato il 2 febbraio del 2005 dalla Commissione XI della Camera, che si occupa anche della disciplina delle attività subacquee ed iperbariche, che identifica l’istruttore subacqueo nel seguente modo: figura che, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da una organizzazione didattica, insegna a persone singole ed a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. Facciamo chiarezza amministrativa burocratica sulla tipologia contrattuale che si avvicina di più alla prestazione di formazione dell’istruttore subacqueo, praticamente il contratto d’opera e l’obbligazione che l’istruttore assume nei confronti degli allievi, questa è un’obbligazione di mezzi, cioè l’istruttore non ha l’obbligo di far ottenere il brevetto all’allievo, bensì di insegnare determinate materie e tecniche all’allievo senza garantire necessariamente il raggiungimento del risultato, che può essere influenzato da fattori esterni alla persona dell’istruttore ed inerenti invece all’allievo stesso, quali, ad esempio, la predisposizione e l’impegno.
Ricordiamoci sempre che l’istruttore subacqueo, quindi, è responsabile contrattualmente laddove si possa riscontrare una violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento del suo lavoro come ad esempio incompetenze tecnico, omissione di controllo dell’attrezzatura utilizzata, incapacità di valutare lo stato di apprendimento dell’allievo.
Pertanto il danno fisico, che l’allievo, di maggiore età, eventualmente si procuri durante l’addestramento a causa della violazione di uno di questi doveri, rientra nella piena responsabilità dell’istruttore, a meno che egli non dimostri di non aver violato gli obblighi di diligenza posti a suo carico, di aver preso tutte le precauzioni ed aver usato tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi tipici dell’attività subacquea e che l’evento dannoso si sia verificato per caso fortuito, ovvero per una circostanza nè prevista nè prevedibile, al di fuori quindi della sua sfera di controllo.
La più recente letteratura in giurisprudenza in materia di responsabilità dell’istruttore subacqueo ha ritenuto talvolta applicabile alla figura dell’istruttore il regime previsto dall’art. 2236 codice civile che limita la responsabilità dello stesso istruttore che nei casi in cui si trovi a dover risolvere problemi di particolare difficoltà tecnica, l’istruttore pertanto risponderà soltanto per dolo o colpa grave, restando esonerato dalla colpa lieve.
Ricordiamoci sempre che la posizione dell’istruttore è molto più gravosa, invece, nel caso in cui vi siano allievi minorenni che, con il loro comportamento, abbiano causato danni.
L’istruttore infatti è, in questo caso, ritenuto responsabile del danno cagionato ad altri dal minore, salvo che fornisca la prova di non aver potuto impedire il danno.
Non è sufficiente però provare di aver usato l’ordinaria diligenza e di essere esente da colpa per il fatto dannoso occorso, ma bisogna dimostrare sia che il fatto dannoso derivi da un comportamento del tutto imprevedibile e repentino dell’allievo, tale da rendere impossibile un intervento dell’istruttore atto ad impedire o limitare il danno, sia di aver adottato preventivamente tutte le precauzioni possibili per scongiurare la situazione di pericolo che ha causato il danno.
E’ interessante aggiungere, infine, che lo sport subacqueo, come già altre discipline sportive, sebbene non ci siano in giurisprudenza pronunce univoche, potrebbe rientrare tra le attività pericolose disciplinate dall’art. 2050 cod. civ. per la sua stessa natura o per la natura dei mezzi adoperati, per le condizioni di anormalità e di potenziale rischio in cui si svolge come abbiamo già descritto in un precedente articolo.
In questa ipotesi la responsabilità dell’istruttore subacqueo sarebbe identica a quella appena esaminata nella fattispecie del danno provocato da un minore durante l’immersione.
Non ci stancheremo mai di consigliare a tutto il mondo della subacquea ricreativa e non ricreativa che va coltivata la cultura della formazione del soccorso, corsi BLSD, somministrazione di ossigeno in caso di incidenti acquatici e/o subacquei, tecniche di primo soccorso base, purtroppo argomenti spesso trascurati. A nostro avviso tutti noi oltre ai percorsi formativi in ambito di soccorso come quelli sopra citati dobbiamo inserire nella formazione del subacqueo giornate di addestramento pratico simulando scenari di incidenti subacquei e non subacquei.
Questi scenari devono servire a mettere in evidenza i punti di forza e sopratutto i punti deboli della nostra organizzazione in caso di incidente, prendere atto dei punti deboli e migliorarli è importantissimo.
Occorre sensibilizzare alla formazione e gestione del soccorso tutti i non subacquei che accompagnano i subacquei ricreativi creando in questo modo un ulteriore supporto.
Non dobbiamo avere dubbi nell’investire in dotazioni di soccorso come DAE, unità di ossigeno medico, zaino da soccorso ecc.
Bene ragazzi come sempre se avete bisogno della nostra ASD per confrontarci ed eventualmente applicarci noi ci siamo, ciao a tutti subacquei e non subacquei.
Presidente
Maurizio D.T.





