Ciao ragazzi subacquei ricreativi e non, con la nostra ASD abbiamo deciso di trattare questo argomento ritenendolo strategicamente importante e di condividerlo con voi. Purtroppo durante la pratica delle immersioni ricreative e non ricreative possiamo essere partecipi di in un incidente subacqueo, oltre la vittima saranno coinvolti altri soggetti come il compagno di immersioni, alti subacquei, persone che non partecipavano all’immersione, soccorritori. Ricordiamoci che in caso incidente subacqueo, tutti sono tenuti a prestare soccorso infatti L’art. 593 codice penale, impone a chi trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita, o in pericolo, di prestare l’assistenza necessaria, o di avvisare immediatamente il sistema di emergenza tramite il numero 112 . E’ importante che tutti noi subacquei e non subacquei ricordiamo che letteratura nella fattispecie la giurisprudenza ci precisa che (non è sufficiente il ferimento o una generica condizione di pericolo, ma è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a se stesso; l’incapacità di autodeterminazione è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata e va accertata caso per caso nell’ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo). Richiamo l’attenzione che talvolta non basta dare immediato avviso all’Autorità, occorre tenere conto delle circostanze concrete, delle particolari condizioni della persona colpita dall’incidente, dei mezzi a disposizione e se è possibile quindi prestare soccorso, solo se non è possibile fornire il soccorso, può ritenersi soddisfatto il precetto legislativo con l’avviso all’Autorità e quindi la sola chiamata al 112. Sottolineo che non si chiede al soccorritore di mettere in pericolo la propria persona o addirittura altre persone, ma in ogni caso chi non ottempera la norma sopra descritta, oltre alla sanzione penale, è chiamato al risarcimento dei danni provocati dalla sua omissione. Il soccorso viene ritenuto non occorrente solo quando il ferito o il pericolante sia già convenientemente assistito da altri. La Giurisprudenza ci chiarisce che causare un incidente significa porre in essere un comportamento che prevedibilmente, secondo la logica comune, può determinare un evento dannoso, Ma ci sottolinea che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ex art. 40 del codice penale. Durante le nostre immersioni ricordiamoci sempre perché ci sia responsabilità occorre che ci sia la colpa che sussiste quando l’evento non è voluto dal soggetto agente ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline art. 43 del codice penale.Solo in casi espressamente previsti dalla legge e con riferimento alle sole sanzioni civili può esservi una responsabilità senza bisogno di dover provare una specifica colpa: ad esempio l’art. 2050 cod. civ. prevede che nell’esercizio di una attività pericolosa chi cagiona il danno è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
Vi sottolineo che la subacquea, per le particolari attrezzature e mezzi impiegati e le condizioni operative estreme, può rientrare nell’ambito delle attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. dobbiamo ricordarci soltanto per le conseguenze civili, non per quelle penali, la nostra responsabilità può essere diminuita dal concorso di colpa della vittima, o addirittura esclusa quando il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni con l’uso dell’ordinaria diligenza art. 1227 codice civile, i compagni di immersione, indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto, rispondono dell’incidente soltanto quando questo sia stato causato direttamente da una loro colpa, poiché non hanno alcun obbligo giuridico relativo alle condizioni di sicurezza dell’immersione.In alcuni casi anche se rari il compagno di immersione può essere ritenuto responsabile per esempio se coscientemente, senza essere in stato di panico o di pericolo, rifiuti una richiesta di condivisione di gas respiratorio. Vi richiamo all’attenzione che è molto diversa la responsabilità della guida o dell’istruttore subacqueo, intendendosi per tali non coloro che semplicemente possiedano il relativo brevetto e si siano immersi a titolo di amicizia o per caso con la vittima, ma coloro che effettivamente abbiano ricoperto tali ruoli nel corso dell’immersione ed abbiano quindi assunto contrattualmente specifici obblighi. Tali obblighi possono variare caso per caso ed in questo senso hanno una funzione importante i cosiddetti scarichi di responsabilità, cioè quelle dichiarazioni che abitualmente vengono fatte sottoscrivere ai clienti del diving (argomento che abbiamo già trattato in un precedente articolo), tali dichiarazioni vi ricordo che non valgono certamente ad esonerare da responsabilità gli istruttori o le guide, quanto a delimitare l’oggetto delle prestazioni e quindi i relativi obblighi ed a fornire la prova delle informazioni che il subacqueo ha comunicato in merito al suo stato di salute ed alla sua esperienza.
Purtroppo le conseguenze di un incidente possono essere inoltre aggravate dal comportamento colposo di soggetti, come gli organizzatori o altri, che non abbiano adottato determinati accorgimenti di sicurezza, ad esempio non avendo previsto la disponibilità di ossigeno sul luogo di immersione, DAE, personale addestrato al blsd.
Purtroppo, bisogna segnalare che non sono rari i casi nella subacquea di accuse collegate a scarsa diligenza professionale dei soccorritori, non in grado di prestare le cure occorrenti in caso di incidente a seguito di una immersione. Mi scuso sinceramente con tutti lettori per i tecnicissimi usati in questo articolo che come avete capito sono reperibili nella nostra giurisprudenza, io non sono un professionista in materia di legislazione e sicuramente l’argomento non può essere completo come gli articoli fatti dai professionisti del settore, mi scuso per eventuali errori nella stesura dell’articolo Chiudiamola quindi la nostra chiacchierata con un invito a tutti i subacquei ricreativi e non nel continuare sempre a formarsi anche in materia legislativa, e di non trascurare mai la formazione in materia di BLSD, somministrazione di ossigeno in caso di incidente acquatico e/o subacqueo ecc, ricordiamoci sempre che le cose brutte non capitano sempre e solo agli altri. Che dire subacquei….. BUONA IMMERSIONE A TUTTI!!!
Presidente
Maurizio D.T.





