l’argomento che trattiamo oggi secondo la nostra ASD deve assolutamente appartenere per conoscenza e cultura a tutti i subacquei, purtroppo l’argomento è vasto e con molti aspetti tecnici normativi, ma questo non deve scoraggiare la nostra immersione su questo specifiche argomentazioni. Come tutti noi sappiamo l’attività subacquea può essere esercitata liberamente rispettando alcune norme generali che obbligano, ad esempio, di segnalarsi con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca posta sul galleggiante o sulla barca di appoggio, ai sensi dell’art. 130 del D.p.r. 1639/68 e di operare in un raggio di 50 metri da essa o, oppure ad esempio di notte, con un fanale lampeggiante giallo.
Dobbiamo sapere che in vigore ci sono anche altre normative stabilita dalle leggi regionali, dalle ordinanze delle Capitanerie di porto per il territorio di loro competenza, oppure dai regolamenti di parchi ed aree marine protette e dai provvedimenti di altre competenti autorità amministrative.
Ricordiamoci sempre che noi possiamo immergersi anche da riva, oppure utilizzare come spesso organizziamo una imbarcazione che spesso per l’uso stipuliamo un contratto di locazione o di noleggio, tenete sempre presente che il noleggiatore non ha alcun obbligo inerente all’attività subacquea ed anche se si trova a bordo non è responsabile per i rischi della navigazione, se non nei limiti in cui assuma eventualmente il comando del mezzo. Mentre se il noleggiante dell’imbarcazione o conduttore, in caso di gruppi organizzati da istruttori, o da club, agisce come erogatore del servizio completo nei confronti dei componenti del gruppo con cui stipula dei veri e propri contratti di immersione “tutto compreso”, si espone a forti responsabilità in caso di inadempimento.
L’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche della subacquea ricreativa, attualmente conta circa venti entità formative che si occupano dell’addestramento alle attività subacquee per il settore turistico ricreativo.
Le didattiche cosiddette commerciali, distinte da quelle federali, sotto il profilo giuridico, altro non sono che società commerciali, raramente trattasi di singoli imprenditori, che hanno acquistato, il più delle volte in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa madre il diritto di utilizzare un marchio ed un sistema di insegnamento con la possibilità eventualmente di modificarlo, o di realizzarlo autonomamente. Tali società a loro volta sottoscrivono contratti di franchising annuali, o di sola fornitura di servizi con soggetti titolari di negozi di subacquea, istruttori, aiuto-istruttori, guide subacquee, rilasciando, su certificazione dell’istruttore, il relativo attestato finale agli allievi, mentre i corsi di vari livelli sono regolamentati da standard imposti dall’organizzazione didattica e spesso diversi da didattica a didattica. RICORDATEVI che quasi tutte le didattiche riconoscono i brevetti rilasciati da un’altra didattica come idonei per l’ammissione ad un proprio corso di livello successivo e comunque. Sappiamo tutti che il brevetto rappresenta il riconoscimento che l’allievo ha raggiunto il livello minimo di preparazione previsto secondo la rispettiva didattica, per poter svolgere immersioni caratterizzate da una certa profondità, dal bisogno di effettuare o meno tappe obbligatorie per risalire in superficie (cosiddette immersioni in curva e fuori curva di sicurezza), dall’uso di aria o piuttosto di particolari miscele respiratorie. Un centro di immersioni oltre a mettere a disposizione servizi quali locali per cambiarsi, lavarsi, sciacquare le attrezzature, fornire bombole cariche, accompagnare i subacquei sul luogo di immersione con un mezzo idoneo, assicurare una guida subacquea se e’ richiesta, assicurare un adeguato supporto di superficie e riaccompagnare i clienti al diving, deve assolutamente adempire agli obblighi derivanti dagli artt. 1366 e 1375 cod. civ. di “protezione” e di “prevenzione dei rischi”.
Il titolare di un diving center, infatti, deve informare preventivamente e con maggior chiarezza possibile i clienti dei rischi derivanti dall’attività subacquea e delle caratteristiche del punto di immersione, ed aver pronto un efficace piano di emergenza in caso di incidente. Vi sottolineiamo che l’esibizione del brevetto costituisce sempre una prova qualificata delle condizioni di addestramento del subacqueo, attenzione è importantissimo che sappiate che un contratto concluso per una immersione avente caratteristiche diverse rispetto ai limiti del brevetto del cliente subacqueo, configura una violazione di norma imperativa con conseguente contratto. Nella pratica viene anche fatto sottoscrivere al cliente un documento, denominato impropriamente “scarico di responsabilità”, la cui funzione è puntualmente travisata. Questo modulo infatti non serve ad esonerare da responsabilità il gestore del diving, effetto impedito a meno di colpa lieve dall’art. 1229 cod. civ., ma anche nel caso di colpa lieve dall’art. 1469 bis cod. civ., trattandosi di un contratto tra un professionista ed un consumatore. la firma del documento denominato impropriamente “scarico di responsabilità” serve a delimitare l’oggetto delle prestazioni del diving center ed a fornire la prova delle informazioni che il subacqueo ha comunicato sul proprio stato di salute e sulla propria esperienza ai fini della programmazione dell’immersione.
In tale documento noi subacquei dichiariamo di essere in buone condizioni di salute e di avere l’esperienza e l’addestramento e ‘attrezzatura necessaria per effettuare quella specifica immersione, di essere stati informato dei rischi e dei requisiti richiesti, di obbligarsi a seguire le direttive del personale del diving e dell’eventuale guida subacquea.
E’ inoltre evidente che, qualora da tale documento risulti che il cliente abbia chiesto di utilizzare il solo supporto logistico di superficie e di non volere una immersione guidata, il diving center non è responsabile in alcun modo delle scelte di immersione del cliente stesso.
Presidente
Maurizio D.T





